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TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
È costituita con sede nel comune di Brescia la Società denominata
"BRESCIA EXPORT Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata".
Art. 2 (Durata)
La Società Consortile Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
La società consortile cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico, volto a conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la società scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili.
Art. 4 (Oggetto sociale)
La società consortile cooperativa si propone in via esclusiva di contribuire alla diffusione e all'incremento dell'esportazione dei prodotti dei soci ed all'importazione delle materie prime e dei suoi semilavorati da utilizzarsi da parte dei soci stessi, fornendo servizi ed informazioni in generale, ed in particolare si propone di:
a) allestire servizio di informazione, raccolta dati anche a mezzo terminali collegati con elaboratori centrali, nell'interesse dei singoli soci per la diffusione dei loro prodotti sui mercati esteri;
b) promuovere, organizzare e disciplinare la partecipazione dei soci a mostre e fiere all'estero ed a fiere internazionali in Italia fornendo l'assistenza all'uopo necessaria;
c) dare anche a richiesta dei singoli interessati ogni possibile collaborazione per la migliore riuscita di iniziative di esportazione e di importazioni ed assistenza nella trattazione ed acquisizione di affari;
d) effettuare ricerche e studi di mercato in Italia e all'estero e svolgere azioni pubblicitarie eventualmente anche mediante la realizzazione e la distribuzione di cataloghi, o altro materiale multimediale;
e) incoraggiare e promuovere visite di delegazioni straniere fornendo anche strutture ricettive adatte, assistenza di interpreti e servizi generali;
f) incoraggiare e promuovere la partecipazione di delegati di aziende socie a missioni economiche italiane nei paesi esteri;
g) dare informazione sulla tecnica doganale di esportazione e di importazione, assistenza nella stesura di pratiche presso le organizzazioni pubbliche centrali e periferiche;
h) instaurare rapporti di pubbliche relazione con Ambasciate, Uffici consolari ed altre istituzioni locali anche per l'ottenimento dei certificati necessari per operare con i rispettivi Paesi;
i) ricercare ed informare sugli strumenti finanziari e agevolativi messi a disposizione da organismi nazionali ed internazionali;
l) fornire ai soci assistenza legale in grado di intervenire sopratutto in cause internazionali e nella composizione di giurie necessarie per la risoluzione in via amichevole di eventuali controversie;
m) allestire esposizioni permanenti o temporanee dei prodotti dei soci all'estero, anche mediante l'utilizzazione di sedi locali di altre società di import/export;
n) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e/o specializzazione professionale nell'ambito dell'oggetto e delle finalità sociali;
o) organizzare seminari e convegni in Italia e all'estero con tematiche riconducibili all'oggetto e alle finalità sociali;
p) promuovere ed organizzare ricerche per lo sviluppo tecnologico, la innovazione di processo e di prodotto, il design industriale e il web marketing finalizzati a promuovere le attività delle imprese associate;
q) prestare assistenza alle imprese associate per certificazioni di qualità italiane ed estere, marchi e brevetti;
r) fornire ai soci assistenza specialistica per contrattualistica internazionale;
s) aprire sedi secondarie in Italia e all'estero;
t) svolgere ogni altra attività connessa a quelle sopra indicate ed utile per la migliore riuscita delle stesse, organizzando i propri uffici in modo da prestare ogni possibile assistenza ai soci.
La società consortile cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi.
La società consortile cooperativa non potrà comunque effettuare prestazione di servizi riservati a professionisti o ad associazioni tra professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815.
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, consorzi, enti, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.
La società consortile cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.