Mercoledì 19 Giugno 2013
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Statuto

 

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI 

Art. 17 (Organi)

Sono organi della società consortile cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) l'Organo di Controllo contabile, se nominato.

Art. 18 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 19 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce ristorni;

2) procede alla nomina degli amministratori;

3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

5) approva i regolamenti interni;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.16.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 20 (Costituzione e Quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 21 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 22 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare solo da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di tre altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 23 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 24 (Consiglio di Amministrazione)

La società consortile cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 15, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere rieletti e non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed uno o più vice presidenti, uno o più consiglieri delegati.

Art. 25 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti, il compenso e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 27 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Art. 28 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.

Art. 29 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società consortile cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della società consortile cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 30 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 31 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

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